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Art. 391-sexies Codice di procedura penale
Accesso ai luoghi e documentazione

  1. Quando effettuano un accesso per prendere visione dello stato dei luoghi e delle cose ovvero per procedere alla loro descrizione o per eseguire rilievi tecnici, grafici, planimetrici, fotografici o audiovisivi, il difensore, il sostituto e gli ausiliari indicati nell'articolo 391 bis possono redigere un verbale nel quale sono riportati:
    a) la data ed il luogo dell'accesso;
    b) le proprie generalità e quelle delle persone intervenute;
    c) la descrizione dello stato dei luoghi e delle cose;
    d) l'indicazione degli eventuali rilievi tecnici, grafici, planimetrici, fotografici o audiovisivi eseguiti, che fanno parte integrante dell'atto e sono allegati al medesimo. Il verbale è sottoscritto dalle persone intervenute.

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