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I soggetti legittimati alle investigazioni difensive

La facoltà di svolgere attività investigative è attribuita non solo al difensore dell’indagato/imputato, ma anche a quello delle altre parti private, a patto che non intralcino in alcun modo quelle svolte dagli organi inquirenti


Il nuovo art. 327 bis riconosce al difensore la facoltà di svolgere investigazioni per ricercare elementi di prova a favore del proprio assistito nelle forme e per le finalità stabilite nel titolo V bis del libro V del codice di procedura penale fin dal conferimento dell’incarico professionale, che deve risultare da un atto scritto. 

La norma, in altre parole, specifica che condicio sine qua non, perché l’attività di ricerca della prova possa dirsi «processualmente protetta», è l’assunzione formale della qualità di difensore nelle in quanto, ai sensi dell’art. 99 comma 2, il difensore non può agire in contrasto con la volontà del primo anche se nel suo stesso interesse. 

La facoltà di espletare le indagini difensive, che non devono comunque intralciare quelle dell’accusa, è attribuita non solo al difensore dell’indagato/imputato, ma anche a quello delle altre parti private: ciò emerge chiaramente dal termine assistito di cui all’art. 327 bis, termine idoneo a ricomprendervi anche la persona offesa e le altre parti private. 

I soggetti legittimati a svolgere indagini difensive sono:

  1. L'avvocato difensore 
    L’avvocato difensore può svolgere indagini e raccogliere elementi di prova in favore della persona assistita, che possono essere utilizzate nel procedimento penale. Inoltre ha la facoltà di nominare un sostituto, il quale eserciterà i medesimi diritti.
     
  2. Il difensore della persona offesa
    Il legislatore, infatti, ha disciplinato le indagini difensive di tutte le parti private senza alcuna distinzione al suo interno. Quindi è legittimato sicuramente, il difensore della persona offesa nonostante l’art. 327 bis  non la contempli a differenza dell’art. 38 disp. att. abrogato. Confermano la volontà del legislatore di ricomprendere l’offeso dal reato tra i titolari del potere di compiere attività investigativa difensiva anche preventiva, sia i lavori preparatori, ove l’attribuzione di tali poteri alla persona offesa è scontata, sia le disposizioni attinenti alle investigazioni che fanno sempre riferimento al difensore o al proprio assistito, senza nessuna limitazione soggettiva, nonché l’art. 391 bis comma 8, che vieta alla persona offesa di assistere all’assunzione delle informazioni. 
     
  3. Il consulente tecnico
    L’art. 327 bis comma 3 consente al difensore di avvalersi di ausiliari, sostituti, investigatori privati autorizzati e, quando sono necessarie specifiche competenze, di consulenti tecnici. Proprio perché questi ultimi agiscono su delega del difensore, il quale è responsabile del loro operato, è necessario un incarico scritto, che specifichi l’oggetto dell’indagine. Con riguardo alla figura del sostituto, a seguito della modifica apportata all’art. 102 dalla l. 6 marzo 2001, n. 60, il difensore può nominarlo a prescindere dall’esistenza di un suo impedimento. Sicché la nomina viene rimessa ad una valutazione discrezionale e di mera opportunità operata dal difensore.
     
  4. L'investigatore privato
    Quanto agli investigatori privati la norma richiede una previa autorizzazione rilasciata dall’organo prefettizio dopo aver accertato la specifica esperienza professionale. Il difensore che se ne avvale, ai sensi dell’art. 222 disp. att., deve comunicare all’autorità giudiziaria procedente, il conferimento dell’incarico; adempimento non di poca importanza, in quanto da esso scaturisce il riconoscimento a tale soggetto delle garanzie previste per il difensore dall’art. 103.
     

L’investigatore privato autorizzato deve svolgere le proprie indagini - personalmente o a mezzo di collaboratori – con la dovuta diligenza e professionalità, fornendo al difensore tutte le informazioni raccolte durante la propria attività. 

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