Indagini Difensive

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Riferimenti Normativi

In seguito alle riforme intervenute nei primi due decenni dall’approvazione del codice vigente, la disciplina delle investigazioni difensive occupa uno spazio centrale all’interno del libro V. In particolare, preannunciata dall’art. 327-bis comma 1 c.p.p., tale disciplina è contenuta nel Titolo VI bis del codice di procedura penale, introdotto dalla legge 7 dicembre 2000, n. 397

Il difensore, con la facoltà di avvalersi anche del sostituto, di investigatori privati autorizzati e di consulenti tecnici, può svolgere indagini difensive al fine di ricercare ed individuare elementi di prova a favore del proprio assistito, secondo le modalità previste dagli art. da 391-bis a 391-decies del codice di rito

Tali disposizioni disciplinano le diverse attività investigative tipiche, quali l’acquisizione di notizie da persone informate sui fatti, la richiesta di documentazione alla Pubblica Amministrazione e l’accesso ai luoghi, con l’indicazione dei soggetti legittimati e delle modalità di svolgimento

Inoltre, gli ultimi tre articoli del Titolo VI bis si occupano di disciplinare i criteri di formazione del fascicolo del difensore, l’attività investigativa preventiva - per la sola eventualità che si instauri un procedimento penale - e l’utilizzazione della documentazione delle indagini difensive, sia in fase preliminare sia a dibattimento.

Durante lo svolgimento di tali attività investigative, il difensore è oggetto anche delle “Regole di comportamento del penalista nelle investigazioni difensive”, approvate dall’Unione delle Camere Penali Italiane nel 2007, e delle disposizioni relative ai doveri dell’avvocato e ai rapporti con terzi e controparti contenute nel Codice Deontologico Forense.

Qui di seguito una breve spiegazione degli articoli che puoi approfondire nella sezione dedicata:

Art. 327 bis c.p.p.

1.Il difensore, sin dal momento del conferimento dell'incarico professionale, ha facoltà di svolgere investigazioni al fine di ricercare ed individuare elementi di prova a favore del proprio assistito. 
2.L'indagine difensiva può inoltre essere svolta anche dal sostituto, da investigatori privati autorizzati e, quando siano necessarie specifiche competenze, da consulenti tecnici.

Art. 391 bis c.p.p.

Colloquio, ricezione di dichiarazioni e assunzione di informazioni da parte del difensore:

Per quanto concerne più da vicino l'acquisizione di notizie da fonti dichiarative, il difensore ed il suo sostituto possono scegliere fra tre modalità operative:

Art. 391 ter c.p.p.

Documentazione delle dichiarazioni e delle informazioni.

L’articolo specifica le informazioni della dichiarazione di cui al comma 2 dell'articolo 391 bis, nella quale sono riportati:

a) la data in cui ha ricevuto la dichiarazione;
b) le proprie generalità e quelle della persona che ha rilasciato la dichiarazione;
c) l'attestazione di avere rivolto gli avvertimenti previsti dal comma 3 dell'articolo 391 bis;
d) i fatti sui quali verte la dichiarazione.

Art. 391 quater c.p.p.

Richiesta di documentazione alla pubblica amministrazione:

  1. La norma in esame si occupa dei rapporti tra il difensore e la pubblica amministrazione che detenga documenti rilevanti per l'investigazione difensiva.
  2. Il difensore può infatti chiedere di prendere visione dei documenti in possesso della pubblica amministrazione e di estrarne copia a sue spese.

Art. 391 quinquies c.p.p.

Potere di segretazione del pubblico ministero:

  1. Al fine di tutelare il buon andamento delle indagini, il pubblico ministero può intimare alle parti sentite di non comunicare a nessuno i fatti e le circostanze di cui è venuto a conoscenza, sia per conto proprio, nel momento in cui ha assistito o ha avuto percezione dei fatti oggetto di indagine, sia di quanto il pubblico ministero può aver avuto necessità di rivelare al fine di approfondire l'audizione del soggetto.
  2. Il divieto di comunicazione non può avere una durata superiore ai due mesi.

Art. 391 sexies c.p.p.

Accesso ai luoghi e documentazione:

  1. Facoltà per difensore e delegati di fare sopralluoghi.
  2. Si può, ma non è obbligatorio, redigere un verbale delle operazioni.
  3. Si possono fare anche filmati o altri rilievi tecnici che vengono allegati al verbale.
  4. Il verbale va fatto firmare da tutti i presenti.

Art. 391 septies c.p.p.

Accesso ai luoghi privati o non aperti al pubblico:

  1. Se il privato non consente l’accesso (ad es: l’accesso su un luogo di lavoro, che è luogo privato e non aperto al pubblico, ma non è una abitazione), il difensore si rivolge al Giudice che autorizza (se vuole) con decreto motivato.
  2. Il proprietario del luogo può farsi assistere da un suo difensore.
  3. Nei luoghi di abitazione si entra solo per accertare le “tracce e gli altri effetti materiali del reato”.

Art. 391 octies c.p.p.

Fascicolo del difensore:

  1. E’ possibile, ma non vi è l’obbligo, per il difensore presentare al Giudice gli atti di indagine con il rispetto del termine di 5 gg ex 127 quando il Giudice deve “sentire” le parti ma anche quando non le deve sentire.
  2. E’ possibile presentare gli atti di indagine nell’udienza preliminare nei tempi del 421, 3 cioè “prima dell’inizio della discussione”. La documentazione è utilizzabile dal Giudice al pari di quella del PM per decidere sul rinvio a giudizio e forma la base per decidere un giudizio abbreviato o un patteggiamento. Nulla esclude che il Giudice risenta i testi.
  3. sempre possibile presentare gli atti di indagine al PM che li inserisce nel suo fascicolo (ex 373, 5°)
  4. Il fascicolo del difensore confluirà, al termine delle indagini preliminari cioè contestualmente alla decisione di esercitare l’azione penale nel fascicolo del PM.
  5. La documentazione va depositata in originale e può poi essere sostituita con una copia.

Art. 391 nonies c.p.p.

Attività investigativa preventiva:

  1. Sin dal momento del conferimento dell'incarico professionale, il difensore ha il diritto (ed il dovere deontologico) di raccogliere elementi di prova a favore del proprio assistito.
  2. Si precisa inoltre che l'incarico professionale può essere conferito in qualsiasi e per qualsiasi stato e grado del procedimento. La norma in commento stabilisce oltretutto che il mandato può essere conferito anche preventivamente, per l'eventualità che possa instaurarsi un procedimento penale.
  3. Il difensore può a sua volta incaricare a tal fine un sostituto, investigatori privati e consulenti tecnici (qualora siano necessarie specifiche competenze).

Art. 391 decies c.p.p.

Utilizzazione della documentazione delle investigazioni difensive:

  1. Le disposizioni dell’articolo 391 decies regolano l'accesso dei difensori o dei suoi collaboratori a luoghi pubblici o privati, al fine di prenderne visione o effettuare accertamenti di vario tipo.
  2. Qualora si debbano eseguire atti non ripetibili in occasione dell'accesso che rappresentino un accertamento tecnico, il compimento dell'atto deve essere preceduto da un avviso inviato al pubblico ministero.

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